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Dal 1 dicembre 2012 entrerà in vigore il nuovo regime dellIVA per cassa. L'art. 32 bis del DL 83/2012, introducendo il nuovo regime, ha abrogato l'attuale regime, previsto dal DL 185/2008, in vigore fino al 30 novembre 2012, introducendo significative novità.

Il principio di fondo su cui si basa il nuovo regime dell'IVA per cassa sarà la possibilità, per chi lo adotterà, di posticipare il pagamento dell'IVA all'Erario nel momento in cui avviene l'effettivo incasso del corrispettivo dal cliente e detrarre l'IVA sulle fatture di acquisto soltanto al momento del pagamento dei fornitori. La finalità è evitare che l'operatore debba anticipare all'Erario l'Iva sulle fatture emesse ma non ancora pagate dai clienti. 

La nuova norma introduce due fondamentali differenze rispetto al regime previsto dal DL 185/2008 oggi in vigore:

- il tetto del volume d'affari che consente l'ingresso nel regime passa dagli attuali 200 mila euro ai 2 milioni di euro, da calcolare in ogni caso considerando tanto le operazioni che vengono assoggettate al regime dell'Iva per cassa quanto quelle escluse: questo comporterà che probabilmente, anche se non subito, la platea dei soggetti che adotteranno tale regime potrebbe essere piuttosto numerosa;

- la possibilità da parte dell'acquirente di esercitare il diritto alla detrazione a prescindere dal pagamento: per l'acquirente la scelta del fornitore di optare per il differimento dell'esigibità dell'IVA è ininfluente (nel regime fino ad oggi in vigore invece, se si acquistava da un soggetto che aveva adottato il regime previsto dal DL 185/2008, si doveva sospendere la detrazione dell'IVA fino al momento del pagamento).

Dal 1 dicembre 2012 quindi:

- non si potranno più ricevere fatture con la dicitura relativa all'adozione del regime IVA previsto dal DL 185/2008;

- le fatture che avranno la dicitura che farà riferimento all'IVA per cassa di cui al DL 83/2012 dovranno essere trattate come delle normali fatture di acquisto con IVA immediatamente detraibile.
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